(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 9 febbraio 2011) IL PRESIDENTE Visto l'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), il quale demanda ad un apposito regolamento regionale l'individuazione degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale; Sentito il Comitato tecnico regionale per la Polizia locale che, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera a), della legge regionale 9/2009, nella seduta del 10 maggio 2010 ha condiviso la proposta di regolamento in oggetto; Preso atto che la proposta di regolamento e' stata approvata in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1371 dell'8 luglio 2010 al fine di essere sottoposta al Consiglio delle Autonomie Locali e alla competente Commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale 9/2009; Visto che la proposta di regolamento e' stata approvata in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 74 del 20 gennaio 2011, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta n. 14 del 14 ottobre 2010 ed acquisito il parere della V Commissione consiliare permanente nella seduta del 9 novembre 2010; Visto l'articolo 42, comma 1, lettera b), dello Statuto regionale di autonomia; Visto l'articolo 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12, dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 20 gennaio 2011; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO (Omissis)