(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 9 febbraio 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto l'articolo 18, comma 2, della  legge  regionale  29  aprile
2009, n. 9 (Disposizioni in  materia  di  politiche  di  sicurezza  e
ordinamento della Polizia locale), il quale demanda  ad  un  apposito
regolamento regionale l'individuazione degli strumenti di  autotutela
in dotazione alla Polizia locale; 
    Sentito il Comitato tecnico regionale per la Polizia locale  che,
ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera a), della legge regionale
9/2009, nella seduta del 10 maggio 2010 ha condiviso la  proposta  di
regolamento in oggetto; 
    Preso atto che la proposta di regolamento e' stata  approvata  in
via preliminare dalla Giunta  regionale  con  deliberazione  n.  1371
dell'8 luglio 2010 al fine di essere sottoposta  al  Consiglio  delle
Autonomie  Locali  e  alla  competente  Commissione  consiliare   per
l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'articolo 25,  comma
2, della legge regionale 9/2009; 
    Visto che la proposta di regolamento e' stata  approvata  in  via
definitiva dalla Giunta regionale con  deliberazione  n.  74  del  20
gennaio 2011, sentito  il  Consiglio  delle  Autonomie  Locali  nella
seduta n. 14 del 14 ottobre 2010  ed  acquisito  il  parere  della  V
Commissione consiliare permanente nella seduta del 9 novembre 2010; 
    Visto l'articolo 42, comma 1, lettera b), dello Statuto regionale
di autonomia; 
    Visto l'articolo 14, comma 1, lettera r), della  legge  regionale
18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma  di  governo  della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'articolo 12, dello Statuto di autonomia); 
    Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  74  del  20
gennaio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il "Regolamento recante norme di  disciplina  degli
strumenti  di  autotutela  in  dotazione  alla  Polizia  locale,   in
attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile
2009, n. 9 (Disposizioni in  materia  di  politiche  di  sicurezza  e
ordinamento della Polizia locale)", allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente decreto. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO 
 
(Omissis)